Sez. L, Sentenza n. 2242 del 07/04/1984 (Rv. 434281 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI - DEDUZIONE PER L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI - DEDUZIONE PER L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il vizio di motivazione è deducibile in Cassazione ai sensi dello art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come mezzo per l'annullamento della sentenza che si impugna, solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità al diritto della decisione impugnata. Infatti se la decisione risulta esatta, l'erronea o carente motivazione in diritto è modificata o integrata dalla Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e solo se la decisione adottata risulta, invece, giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. (Conf 1331/81, mass n 411935; (Conf 366/77, mass n 383903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)