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Sez. 1, Sentenza n. 1302 del 21/02/1983 (Rv. 426089 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - PER LE ECCEZIONI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI UN PROPRIO MAGGIOR CREDITO DA PARTE DI UN DEBITORE DEL FALLITO CONVENUTO CON AZIONE DI ADEMPIMENTO DAL CURATORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PREDETTO - ATTRAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426089-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - PER LE ECCEZIONI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI UN PROPRIO MAGGIOR CREDITO DA PARTE DI UN DEBITORE DEL FALLITO CONVENUTO CON AZIONE DI ADEMPIMENTO DAL CURATORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PREDETTO - ATTRAZIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 24 della legge fallimentare stabilisce la Competenza esclusiva del tribunale che ha dichiarato il fallimento per tutte le azioni che ne derivano, ma non anche per le eccezioni. Pertanto la deduzione di un proprio maggior credito opposta dal debitore di un fallito, convenuto con Azione di adempimento dal curatore, determina l'attrazione dell'intera controversia nella Competenza del tribunale fallimentare, solo quando il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale, previa compensazione a norma dell'art. 56 legge fallimentare, la condanna del fallimento al pagamento della differenza, mentre se l'eccezione è fatta valere al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela, di essa può conoscere il giudice adito in Sede ordinaria, secondo i criteri dettati dagli artt. 34 e 35 cod. proc. civ., ancorché il credito opposto non abbia formato oggetto di verifica da parte del giudice delegato. (V 998/82, mass n 418858; (V 3878/79, mass n 400342; (V 3730/79, mass n 400158; (V 2808/78, mass n 392233; (V 725/78, mass n 390066; (V 1568/77, mass n 385280; (V 598/77, mass n 384148).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)