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Sez. U, Sentenza n. 7085 del 23/06/1995 (Rv. 493034 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI | Contratto di locazione - Domanda di risoluzione per inadempimento dell'assegnatario - Legittimazione attiva - I.A.C.P. - Spettanza - Domanda dell'assegnatario di trasferimento in proprietà dell'alloggio - Legittimazione passiva - I.A.C.P. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493034-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

In tema di edilizia popolare ed economica, benché l'art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977 abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi, gli I.A.C.P.ne hanno comunque conservato la gestione, con la conseguenza che il potere, attribuito ai Comuni, di pronunziare la revoca dell'assegnazione o la decadenza dalla stessa, non ha fatto venir meno la facoltà, spettante agli I.A.C.P., di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'assegnatario(consistente, nella specie, nell'illegittima sublocazione a terzi dell'alloggio), e ciò anche se gli obblighi contrattuali di cui venga denunciata la violazione siano gli stessi che avrebbero potuto giustificare l'intervento del Comune e la pronuncia di un suo provvedimento di revoca o di decadenza; con l'ulteriore conseguenza che l'indicata norma non ha neanche fatto venir meno la legittimazione dell'I.A.C.P. a resistere giudizialmente alla domanda dell'assegnatario di trasferimento in proprietà dell'immobile.

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)