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Sez. 2, Sentenza n. 7269 del 12/05/2003 (Rv. 562928 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI | Attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative ex art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977 - Appartenenza agli I.A.C.P. degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Permanenza - Potere dell'I.A.C.P. di agire o resistere a tutela del patrimonio immobiliare gestito - Permanenza - Legittimazione passiva in caso di domanda dell'occupante abusivo di riconoscimento dell'usucapione del bene - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562928-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

In tema di edilizia popolare ed economica, benché l'art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977 abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenziali pubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibile degli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione. Ne consegue che l'indicata norma non ha fatto venir meno la legittimazione degli I.A.C.P. ad agire o resistere giudizialmente a tutela del patrimonio immobiliare da essi gestito e, in particolare, a resistere alla domanda dell'occupante abusivo di riconoscimento dell'usucapione del bene.

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)