Sez. 5, Sentenza n. 7672 del 16/05/2012 (Rv. 622446 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Rappresentante fiscale - Obblighi da adempiere - Riferimento - A tutte le operazioni imponibili e a tutti gli obblighi ad esse connessi - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO
In tema di IVA, il rappresentante fiscale è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, nessuno escluso, e quindi anche a quelli relativi alla conservazione delle fatture in originale ed alla denuncia della variazione di sede dell'attività, posti, rispettivamente, dagli art. 39 e 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, atteso l'ampio tenore letterale dell'art. 17, secondo comma, del medesimo d.P.R., che compie un generico riferimento agli obblighi ed ai diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)