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Sez. 5, Sentenza n. 18759 del 05/09/2014 (Rv. 631958 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Rappresentante fiscale - Responsabilità - Solidarietà con il soggetto rappresentato - Sussistenza - Fattispecie in tema di omessa contabilizzazione dei ricavi.
Stato
decisa il 2014-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631958-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

In tema di IVA, il rappresentante fiscale è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, nessuno escluso, e risponde in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, ivi compresi gli obblighi di imposta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità del rappresentante fiscale per la maggiore imposta dovuta dal rappresentato in conseguenza dell'irregolarità della dichiarazione di quest'ultimo, consistente nella mancata contabilizzazione dei ricavi).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)