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Sez. 5, Sentenza n. 11696 del 21/05/2007 (Rv. 599477 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Rappresentante fiscale - Nomina - Formalità previste dall'art. 53, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata - Tutte le operazioni imponibili, compresa la prestazione di servizi.
Stato
decisa il 2007-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599477-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

In tema di IVA, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione della disciplina dell'imposta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato da e nei confronti di soggetti non residenti possono essere adempiuti o esercitati nei modi ordinari, in base all'art. 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da un rappresentante residente in Italia e nominato nelle forme di cui al successivo art. 53, terzo comma. Il rinvio a tale ultima norma è riferito alle sole formalità della nomina ed opera quindi per tutte le categorie di operazioni imponibili, e non alla sola categoria di operazioni contemplate dallo stesso art. 53, fra le quali non è inclusa la prestazione di servizi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)