Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 25/03/1991 (Rv. 471451 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere | Vizi - Danni ad una porzione di proprietà esclusiva - Imputabilità dei vizi all'originario costruttore-venditore - Azione di risarcimento nei confronti del condominio - Ammissibilità - Azione ex art. 1669 - Esclusione - Responsabilità per danni da cose in custodia - Sussistenza.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere
Con riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, in un edificio condominiale, subisca per vizi delle parti comuni imputabili all'originario costruttore-venditore, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il condominio, non in forza dell'art. 1669 cod. civ., ma in base all'art. 2051 cod. civ., in relazione alla ricollegabilità di quei danni all'inosservanza da parte del condominio medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa, restando irrilevante la possibilità di rivalsa nei confronti del costruttore, ovvero la sussistenza o meno di una concorrente azione contrattuale ex art. 1490 e segg. cod. civ. del condominio nei confronti del venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)