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Sez. 3, Sentenza n. 12211 del 20/08/2003 (Rv. 566022 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Danni ad una porzione di proprietà esclusiva - Imputabilità dei vizi all'originario costruttore - Responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566022-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)