Sez. 2, Sentenza n. 7489 del 04/06/2001 (Rv. 547197 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Difetto di isolamento tra il piano cantinato di proprietà condominiale e l'appartamento sovrastante - Azione per danni da parte del proprietario dell'appartamento - Esperibilità nei confronti del condominio - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE
Il difetto di isolamento tra il piano cantinato di proprietà condominiale e l'appartamento sovrastante deve intendersi quale vizio della detta unità individuale e non riferibile alla cosa comune, atteso che la natura, funzione e destinazione di una cantina (che dal suo interramento riceve le adeguate condizioni termico - ambientali) non comporta la necessità di isolamento del relativo solaio di copertura del sovrastante appartamento, e che, in ogni caso, trattandosi di una superficie coperta e non di una parte comune dell'edificio destinata ad isolarlo dagli agenti atmosferici (come il terrazzo di copertura ed i muri perimetrali), non è esperibile l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. Ne consegue che il proprietario dell'appartamento sovrastante il piano cantinato dovrà far valere le proprie ragioni nei confronti del costruttore e non nei confronti del condominio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)