diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 11229 del 21/05/2014 (Rv. 630734 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Riparto di giurisdizione - Criteri - "Petitum" sostanziale - Violazione di norme del capitolato per la difesa della costa e la salvaguardia del litorale - Prospettazione di danno patrimoniale ed all'immagine - Profili di danno ambientale - Valenza meramente descrittiva - Devoluzione alla giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630734-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Ai fini del riparto della giurisdizione rileva il "petitum" sostanziale, come prospettato nella domanda, per cui, pur essendo sottratto alla cognizione della Corte dei conti il danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, vigente "ratione temporis", ricade nella giurisdizione contabile la richiesta risarcitoria avente ad oggetto, oltre al danno all'immagine per la perdita di prestigio, patita a causa dell'inefficienza dimostrata, il danno erariale, derivante dall'esecuzione delle opere appaltate in difformità di prescrizioni contrattuali e di capitolato, dettate per la difesa della costa e la salvaguardia del litorale e, quindi, per scongiurare proprio il danno ambientale, la cui menzione in citazione assume una valenza meramente descrittiva della vicenda e delle sue complesse implicazioni.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)