Sez. 3, Sentenza n. 22409 del 19/10/2006 (Rv. 593096 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Sostituzione del creditore esecutante da parte di un suo creditore personale - Effetti - Contestazioni - Forma - Opposizione agli atti esecutivi - Attitudine al giudicato - Limiti - Fattispecie relativa a sentenza sull'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della domanda di sostituzione.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione; le contestazioni alle domande di sostituzione sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito e conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione; la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, perché relativa ad atti che decidono della partecipazione di alcuni soggetti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione, sicchè trattasi in tal caso, di opposizione agli atti esecutivi che va decisa con sentenza impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato con ordinanza la domanda di sostituzione, perchè basata su una scrittura privata non costituente titolo esecutivo; in sede di opposizione, il tribunale aveva ritenuto che il g.e. avesse adottato un provvedimento preclusivo della possibilità di intervento sostitutivo, avente valore di sentenza, come tale non impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. La S.C., in applicazione del principio sopraenunziato, ha cassato la sentenza declarativa di inammissibilità dell'opposizione, rinviando gli atti allo stesso giudice perché esamini nel merito l'ordinanza di assegnazione davanti a lui impugnata ex art. 618 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)