Sez. 1, Sentenza n. 540 del 25/02/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168481 - 01
PENA - ESECUZIONE - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRINCIPIO DELLA UNITÀ DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO - VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA IMPOSSIBILITÀ DI ESCLUDERE DAL BENEFICIO SOLO UN PERIODO DI DETENZIONE.*
PENA - ESECUZIONE - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRINCIPIO DELLA UNITÀ DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO - VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA IMPOSSIBILITÀ DI ESCLUDERE DAL BENEFICIO SOLO UN PERIODO DI DETENZIONE.*
Ai fini della liberazione anticipata il giudizio sulle possibilità e capacità di reinserimento sociale del condannato deve essere globale e deve riguardare l'intero periodo di detenzione in ordine al quale il beneficio viene richiesto. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso nel quale si sosteneva che la Sezione di sorveglianza avrebbe potuto escludere dal beneficio solo il periodo, ultimo semestre, nel quale si erano verificate infrazioni di carattere disciplinare). (Conf mass n 139774; (Conf mass n 135834).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)