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Sez. 1, Ordinanza n. 1217 del 17/05/1978 Cc. (dep. 18/07/1978) Rv. 139774 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRINCIPIO DELLA UNITA DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO - VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139774-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRINCIPIO DELLA UNITA DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO - VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - NECESSITA.*

Ai fini della liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione o meno del condannato all'opera di rieducazione puo esprimersi compiutamente sulla base dei risultati acquisiti in tutto il tempo in cui si e sviluppato il trattamento, valutati nella loro globalita, pur se acquisiti e vagliati periodicamente nei singoli semestri. Il trattamento penitenziario, infatti, si presenta come un unicum inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella societa di un soggetto effettivamente emendato. Pertanto, il giudizio globale sulla effettiva emenda del soggetto deve essere formulato su una analisi della condotta del condannato che abbia riferimento ad un congruo periodo della pena gia espiata, tale da consentire una adeguata ed approfondita valutazione della sua attiva partecipazione all'opera di rieducazione e dei risultati da lui conseguiti. (nella specie la Sezione di sorveglianza aveva tenuto presente soltanto l'ultimo periodo di detenzione sofferto dal condannato, omettendo di valutare il primo periodo, durante il quale il condannato non aveva tenuto sempre buona condotta). (Conf mass n 135834).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)