Sez. 1, Sentenza n. 872 del 05/04/1977 Cc. (dep. 10/05/1977) Rv. 135834 - 01
PENA- ESECUZIONE - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRINCIPIO DELLA UNITA DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO - NECESSITA.*
PENA- ESECUZIONE - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRINCIPIO DELLA UNITA DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO - NECESSITA.*
Il trattamento penitenziario, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si configura con un unicum inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella societa di un soggetto effettivamente emendato e, come tale, meritevole di acquistare il suo status di cittadino nella pienezza dei suoi diritti e dei suoi doveri. Pertanto, per tutte le misure alternative alla detenzione, previste nel capo sesto, titolo primo della legge 1975, n 354, e, in particolare, per la liberazione anticipata di cui all'art 54 della citata legge, non puo non valere il principio della globalita del trattamento rieducativo, nel senso che essa puo essere concessa solo se il condannato dimostri di aver conseguito una rieducazione tale da giustificare e rendere efficace il suo reinserimento nella societa.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)