Sez. 1, Sentenza n. 4242 del 20/06/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208597 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERROGATORIO - REGOLE GENERALI | Persona indagata - Facoltà di non rispondere - Omesso avviso - Nullità - Regime intermedio - Rilevabilità.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERROGATORIO - REGOLE GENERALI
Fermo il principio di tassatività delle nullità, la violazione di una delle regole generali per l'interrogatorio va inquadrata nell'ambito delle nullità di ordine generale, con specifico riferimento a quella conseguente all'inosservanza delle disposizioni concernenti "l'intervento" dell'imputato, prevista dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.. La nozione di "intervento dell'imputato" non può essere infatti restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare: in particolare, del diritto di difesa, di cui costituisce precipua manifestazione la facoltà di non rispondere, espressione di un valore fondamentale della persona. (Fattispecie in tema di eccepita nullità dell'interrogatorio per omesso avvertimento alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di non rispondere. La Corte ha tuttavia precisato che trattasi di nullità a regime intermedio, rilevabile nei limiti di cui all'art. 182 secondo comma cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)