Sez. 2, Sentenza n. 4524 del 05/07/1983 (Rv. 429395 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD CAUSAM" - NOZIONE - TITOLARITÀ DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DISTINZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD CAUSAM" - NOZIONE - TITOLARITÀ DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DISTINZIONE.*
La legitimatio ad causam (o legittimazione ad agire), che costituisce una condizione dell'Azione, va intesa come il diritto potestativo non già di ottenere una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e si risolve, perciò, nella titolarità del potere di promuovere (o del dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto controverso, la quale attiene, invece, al merito della decisione ed è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile se immune da vizi logici o giuridici. (V 5592/81, mass n 416317; (V 1321/81, mass n 411920; (V 1344/79, mass n 397614).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)