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Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997 (Rv. 506019 - 01)

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - IN GENERE | Acquisti mortis causa - Iscrizione nei libri fondiari ex art. 3, primo comma, del R. D. 28 marzo 1929 n. 499 - Funzione - Successiva iscrizione nei libri fondiari, a carico dell'erede o del legatario, dei diritti trasferiti o costituiti a favore dei terzi, sul bene ricevuto in eredità o legato - Convenzione di carattere transattivo fra coeredi per la divisione di un immobile in difformità dalle disposizioni testamentarie del "cujus" - Ricorso congiunto dei medesimi al Pretore per ottenere ex art. 13 del cit. decreto, il certificato di eredità - Planimetria allegata al ricorso contenente indicazioni relative alla divisione difformi da quelle della convenzione - Indispensabilità del ricorso per la successiva iscrizione nel libro fondiario della stessa divisione convenzionale - Interpretazione della volontà delle parti data dal giudice di merito - Esclusione di una volontà di superamento della transazione - Conformità di tale interpretazione alla funzione del ricorso - Incensurabilità.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506019-01

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - IN GENERE

Nel caso di acquisti a titolo di successione ereditaria o di legato, la funzione primaria della loro iscrizione nei libri fondiari, prevista dall'art. 3, primo comma, del R. D. 28 marzo 1929 n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie) è quella di rendere possibile la successiva iscrizione nei libri fondiari, a carico dell'erede o del legatario, dei diritti trasferiti o costituiti a favore dei terzi, sul bene ricevuto in eredità o legato, come stabilisce il secondo comma della stessa norma. Pertanto ove sia stata stipulata fra coeredi una convenzione di carattere transattivo per la divisione di un immobile ereditario in difformità dalle disposizioni testamentarie del "de cujus", il ricorso al Pretore, congiuntamente presentato dai coeredi per ottenere, a norma del successivo articolo 13 del cit. decreto, il certificato di eredità, presupposto indispensabile per l'iscrizione dell'acquisto "mortis causa", ben può essere apprezzato dal giudice del merito - nell'esercizio del potere istituzionalmente riservatogli di interpretazione della volontà contrattuale - come non espressivo di una volontà diretta a superare la intervenuta transazione, pur quando a tale ricorso si accompagni una planimetria difforme da quella concordata e conforme invece alle indicazioni del testatore, attesa la particolare finalità attribuita dalla legge al detto ricorso, e pertanto la sua indispensabilità per la successiva iscrizione nel libro fondiario della stessa divisione convenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 29/03/1929 num. 499 art. 3, Regio Decr. 29/03/1929 num. 499 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)