Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 22/06/1999 (Rv. 527805 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - IN GENERE | Trasferimento per atto tra vivi di diritti reali immobiliari - Iscrizione nei libri fondiari ex art. 2 R.D. n. 499/29 - Funzione - Acquisto a titolo di successione ereditaria e di legato - Iscrizione nei libri fondiari - Diversità di funzioni.
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - IN GENERE
L'iscrizione nel libro fondiario ex art. 2 del R.D. 28 marzo 1929 n. 499 è elemento costitutivo per la fattispecie acquisitiva dei diritti reali immobiliari solo per la costituzione o il trasferimento degli stessi medianti atti "inter vivos", mentre nei casi di acquisto di tali diritti a titolo di successione ereditaria o di legato, la funzione primaria della trascrizione nei libri fondiari è quella di rendere possibile la successiva iscrizione a carico dell'erede o del legatario. Ne consegue che il certificato di eredità emesso dal pretore ai sensi dell'art. 13 R.D. cit. opera solo ai limitati effetti della trascrizione, per la circolazione dei beni ereditari, valendo a far presumere la qualità di erede (art. 21 nel testo sostituito dall'art. 17 legge 29 ottobre 1974 n. 594), ma non è costitutivo di siffatta qualità, che ai fini sostanziali e processuali va invece identificata e accertata secondo la normativa successoria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/03/1929 num. 499 art. 2, Regio Decr. 29/03/1929 num. 499 art. 3, Regio Decr. 29/03/1929 num. 499 art. 5, Regio Decr. 29/03/1929 num. 499 art. 13, Regio Decr. 29/03/1929 num. 499 art. 21, Legge 29/10/1974 num. 594 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)