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Sez. 1, Sentenza n. 3444 del 26/11/1971 (Rv. 355039 - 01)

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DEI BENI IMMOBILI - MODALITA - PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA - PROPRIETA DEL BENE DA PARTE DEL FALLITO - NECESSITA - MANCANZA - TRANSAZIONE DELLA LITE RELATIVA ALLA PROPRIETA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355039-01

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DEI BENI IMMOBILI - MODALITA - PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA - PROPRIETA DEL BENE DA PARTE DEL FALLITO - NECESSITA - MANCANZA - TRANSAZIONE DELLA LITE RELATIVA ALLA PROPRIETA - AMMISSIBILITA.*

Il ricorso alla speciale procedura prevista dalla legge fallimentare per la vendita dei beni immobili in Sede di liquidazione dell'attivo presuppone che il bene da vendere sia incontestabilmente di proprieta del fallimento; nulla vieta, pertanto che, ove tale presupposto manchi, gli organi fallimentari addivengano alla vendita attraverso la compilazione transattiva della contestazione insorta sulla proprieta dei beni stessi, se ritengono tale via piu spedita ed agevole e maggiormente vantaggiosa per la massa dei creditori.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)