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Sez. 4, Sentenza n. 44115 del 25/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260733 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Successione di leggi nel tempo - Norma più favorevole - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260733-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la disciplina di maggior favore per la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è da individuarsi, sia per le "droghe leggere" sia per le "droghe pesanti", in quella introdotta dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, in considerazione del trattamento sanzionatorio applicabile, avuto riguardo anche alla sostituibilità della pena principale con il lavoro di pubblica utilità. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di merito la rideterminazione della pena, fermo restando il giudizio di responsabilità dell'imputato; conf. nn. 44112 e 44136 del 2014, non mass.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/2014 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)