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Sez. 3, Sentenza n. 27952 del 12/06/2014 Ud. (dep. 27/06/2014) Rv. 259399 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Legge più favorevole al reo - Criteri di individuazione - Comparazione in concreto - Necessità - Fattispecie in tema di stupefacenti.
Stato
decisa il 2014-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259399-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo. (In motivazione la Corte ha rilevato come, in materia di stupefacenti, in relazione alla fattispecie di lieve entità del fatto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, per le sole droghe cosiddette "leggere" potrebbe rivelarsi di maggior favore l'originaria previsione della circostanza attenuante ad effetto speciale, laddove questa sia giudicata prevalente rispetto ad eventuali circostanze aggravanti nonché alla recidiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)