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Sez. L, Sentenza n. 1984 del 18/02/1992 (Rv. 475792 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Elemento letterale - Criterio primario e fondamentale - Ricorso ed altri criteri - Condizioni - Fattispecie relativa al regolamento di quiescenza del personale del banco di Sicilia in tema di capitalizzazione di una parte della pensione.
Stato
decisa il 1992-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475792-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

in tema d'interpretazione della disciplina collettiva, cui è da equiparare sostanzialmente il regolamento per il personale di un ente pubblico, la comune volontà delle parti deve essere desunta non già attraverso la ricostruzione della volontà degli stipulanti bensì in funzione di ciò che nelle clausole appare obiettivamente voluto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise ed adeguate. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto che la capitalizzazione di una parte della pensione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di quiescenza del personale del Banco di Sicilia, ne implicasse la "sostituzione" con una somma capitale, con conseguente insuscettibilità di insuscettibilità di successiva rivalutazione della parte di pensione capitalizzata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2063

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)