diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10631 del 28/10/1997 (Rv. 509336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Regolamento aziendale - Previsione per determinate mansioni di inquadramento superiore di quello derivante dalla contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) - Diritto dell'interessato alla conseguente qualifica - Sussistenza - Derivazione di tale diritto dal contratto individuale - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

Se il regolamento aziendale prevede per una determinata posizione di lavoro, adeguatamente definita nel suo contenuto, una qualifica superiore a quella che conseguirebbe all'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionale e aziendale sull'inquadramento del personale, l'assegnazione di un lavoratore a detta funzione, dal medesimo accettata, determina il diritto dell'interessato al riconoscimento della qualifica in questione, quale qualifica convenzionale di miglior favore, dato che il regolamento aziendale - in tal caso contenente la promessa di conferimento di una determinata qualifica in corrispondenza di certe mansioni - diventa impegnativo nei confronti dei lavoratori attraverso la accettazione che essi ne facciano, anche implicitamente, e che fa riversare il loro contenuto nel contratto individuale. (Fattispecie relativa a mansione già svolta dall'interessato al momento dell'emanazione del nuovo regolamento e poi espletata ancora per oltre cinque mesi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)