Sez. 1, Sentenza n. 12432 del 20/11/1991 (Rv. 474694 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Occupazione espropriativa - Obbligazione di corrispondere al proprietario del suolo il controvalore - Natura - Debito di valore di natura non risarcitoria - Conseguenze - Prescrizione decennale - Applicabilità - Interessi sulla somma dovuta - Calcolo - Criteri.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
L'obbligazione di corrispondere al privato proprietario il controvalore del suolo acquisito dalla P.A. a titolo originario per irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera dichiarata di pubblica utilità costituisce un debito di valore di natura non risarcitoria, con la duplice conseguenza che il correlativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e che gli interessi legali sulla somma dovuta vanno calcolati non già sull'importo rivalutato della stessa, corrispondente al valore finale, bensì rapportandoli inizialmente al valore del bene al momento della fattispecie acquisitiva e quindi ai successivi mutamenti del potere di acquisto della moneta, in quanto l'utilità perduta dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento e compensata dagli interessi non è pari né a tale valore né a quello iniziale, ma subisce un incremento via via crescente per effetto dell'inflazione, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non può essere costante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)