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Sez. 4, Sentenza n. 10063 del 12/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150896 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150896-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI.*

La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale, perché comporta l'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, quale è previsto dall'art. 518 cod. proc. pen., e nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunta la sua completezza nella fase svoltasi avanti ai primi giudici. (V mass n 149209 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)