Sez. 2, Sentenza n. 3526 del 03/09/1982 Ud. (dep. 23/04/1983) Rv. 158587 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI.*
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello costituisce un istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità in tale fase, valendo in questa la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi in primo grado. Ne consegue che per determinare il giudice di appello a disporre la richiesta rinnovazione del dibattimento non è sufficiente la presumibile attitudine degli invocati mezzi di prova ad influire sulla decisione del punto controverso, ma occorre che il predetto giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli Atti per Mancanza di elementi. (Conf mass n 151740; (Conf mass n 151277; (Conf mass n 150896; (Conf mass n 149209; (Conf mass n 144590; (Conf mass n 143841).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)