Sez. 4, Sentenza n. 5550 del 13/01/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149209 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - PERIZIA - SUPPLEMENTO DI PERIZIA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DELLA PARTE CIVILE DI ADEGUAMENTO DELLA PROVVISIONALE - RIFIUTO DELLA RINNOVAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - PERIZIA - SUPPLEMENTO DI PERIZIA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DELLA PARTE CIVILE DI ADEGUAMENTO DELLA PROVVISIONALE - RIFIUTO DELLA RINNOVAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
La rinnovazione nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado così come previsto dall'art. 518 cod. proc. pen., nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua Competenza nel dibattimento svoltosi davanti ai primi giudici. Si tratta di un potere discrezionale del giudice che può essere esercitato qualora si ritenga, da parte dell'organo giudicante, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. Ne consegue che il rifiuto alla rinnovazione del dibattimento, al fine di un supplemento di perizia, è implicitamente giustificato dalla motivazione adottata per l'accoglimento della domanda della parte civile di adeguamento della concessa provvisionale. (V. Mass. N. 144590).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 299, Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 457, Cod. Proc. Pen. art. 469, Cod. Proc. Pen. art. 514, Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)