Sez. U, Sentenza n. 3001 del 03/05/1986 (Rv. 446008 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONI DI CONDANNA - PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - CONDANNA DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONI DI CONDANNA - PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - CONDANNA DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, il diritto soggettivo al trattamento assicurativo (nella specie, pensione d'Invalidità a carico dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche) è tutelabile davanti al giudice ordinario, non soltanto con un'istanza di accertamento del diritto stesso, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi eventualmente adottati in proposito dall'ente assicuratore (che possono aver rilievo solo al diverso fine della procedibilità dell'Azione giudiziaria), ma anche con una richiesta di liquidazione del "quantum" e di condanna del debitore al pagamento delle relative somme, vertendosi in tema di obbligazioni pecuniarie direttamente determinate dalla legge e sottratte ad ogni valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, rispetto alle quali, pertanto, i poteri del predetto giudice ordinario non incontrano i limiti posti dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (V 4038/82, mass n 421988; (V 4584/81, mass n 415300).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1980 num. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)