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Sez. 6, Sentenza n. 7516 del 22/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184446 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE - COESISTENZA DELLO INTERESSE PRIVATO E DI QUELLO PUBBLICO O MERA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184446-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE - COESISTENZA DELLO INTERESSE PRIVATO E DI QUELLO PUBBLICO O MERA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di interesse privato, la coesistenza dell'interesse privato e di quello pubblico, per sè sola, non basta ad integrare il reato di cui all'art. 324 cod. pen., né è sufficiente allo stesso scopo la mera violazione dell'Obbligo di astensione previsto per i pubblici ufficiali dall'art. 220 del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, legge comunale e provinciale; occorre invece che il pubblico ufficiale, allo scopo di realizzare un intento di privata utilità, strumentalizzi il proprio ufficio con un'ingerenza profittatrice, nel procedimento di formazione dell'atto amministrativo, che ne alteri la fisionomia. (V mass n 181834; (V mass n 178262; (V mass n 178196).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)