Sez. 6, Sentenza n. 5249 del 24/11/1987 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178262 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ASSERVIMENTO DELL'ATTO AD UNA FINALITÀ PRIVATA - NECESSITÀ - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE - INSUFFICIENZA - REATI SOCIETARI - IPOTESI SPECIFICA DI VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE - CONFLITTO DI INTERESSI FRA AMMINISTRATORI E SOCIETÀ - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ASSERVIMENTO DELL'ATTO AD UNA FINALITÀ PRIVATA - NECESSITÀ - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE - INSUFFICIENZA - REATI SOCIETARI - IPOTESI SPECIFICA DI VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE - CONFLITTO DI INTERESSI FRA AMMINISTRATORI E SOCIETÀ - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Per la configurabilità del reato di interesse privato in Atti di ufficio è necessaria la prova in concreto dell'effettivo inserimento nell'atto amministrativo di una prospettiva di personale vantaggio che si manifesti all'esterno in fatti di sfruttamento dell'ufficio cosicché l'atto medesimo, indipendentemente dalla sua illegittimità formale o sostanziale, risulti asservito ad una finalità privata. La semplice violazione dell'Obbligo di astensione imposto a carico degli amministratori comunali dall'art. 279 del R.d. 3 marzo 1934 n. 583 non è sufficiente ad integrare il reato, ove ad essa non si accompagnino ulteriori elementi significativi a dimostrare una effettiva presa di interesse nel provvedimento. Tale conclusione trae conferma dal raffronto fra la norma di cui all'art. 324 cod. pen. e quella di cui all'art. 2631 cod. civ. che sanziona penalmente la semplice violazione dell'Obbligo di astensione dell'amministratore di società di capitali rispetto alle deliberazioni in cui abbia un interesse contrario a quello della società, e dal tenore dell'art. 2637 dello stesso codice che nel punire l'interesse privato degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi, adopera espressioni identiche a quelle impiegate nell'art. 324 cod. pen.. d'altra parte, il rispetto di siffatto Obbligo non esclude in ogni caso la sussistenza del reato qualora risulti che il pubblico ufficiale abbia spiegato in modo diverso la sua influenza sull'atto. (Conf mass n 161648; (Conf mass n 164487; (contra mass n 135457; (contra mass n 154233).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2631, Cod. Civ. art. 2637
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)