Sez. 2, Sentenza n. 3670 del 13/04/1987 (Rv. 452603 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - MANCANZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - MANCANZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI.*
Il difetto di interesse, essendo quest'ultimo una condizione della Azione, è rilevabile di ufficio dal giudice, ma, ove non sia stato rilevato e manchi un'impugnazione al riguardo, il giudice superiore non può più rilevarlo, stante la verificatasi preclusione del giudicato. (V 25/63, mass n 260033; (Conf 567/78, mass n 389885; (Conf 1553/74, mass n 369697; (Conf 719/74, mass n 368567; (Conf 3220/71, mass n 354639; (Conf 421/69, mass n 338488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)