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Sez. L, Ordinanza n. 314 del 04/03/2000 (Rv. 534560 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE | Revocazione di sentenze della Corte di cassazione - Presupposti e condizioni.
Stato
decisa il 2000-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534560-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE

La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (ex art. 391 bis dello stesso codice) è consentita allorché si tratti di sentenze rese su ricorsi basati su uno qualsiasi dei motivi indicati dall'art. 360 cod. proc. civ., sempreché la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. L'errore "de quo" deve, pertanto, rilevare dal confronto tra l'affermazione che si assume errata e gli atti o documenti del processo, a differenza dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (che è rilevabile dallo stesso provvedimento), ed assumere carattere autonomo, nel senso che esso non deve in alcun modo coinvolgere l'attività valutativa del giudice, né riguardare atti o documenti già esaminati, ovvero l'attività di giudizio in ordine agli atti processuali o a situazioni processuali percepite nella loro oggettività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)