Sez. 1, Sentenza n. 18152 del 20/12/2002 (Rv. 559343 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità rispetto alla sentenza di legittimità - Ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ. - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ., l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., che legittima l'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito - è quello decisivo, addebitabile ad una falsa percezione della realtà materiale, evidente e obiettiva, che ha appunto determinato un contrasto tra le due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una discendente dalla sentenza e l'altra dagli atti processuali. (Nel caso di specie, l'omessa pronuncia della S.C. sulle spese processuali, dovuta al mancato esame di scritti difensivi regolarmente acquisiti e comprovanti la costituzione in giudizio della parte vincitrice, ha determinato l'accoglimento del ricorso e l'integrazione della sentenza impugnata con la dovuta liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)