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Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 20/05/2005 (Rv. 580902 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI | Pagamento parziale - Imputazione agli interessi - Necessità - Imputazione al capitale - Condizioni - Debito della P.A. - Adempimento parziale - Rilascio di ricevuta del creditore su titolo di spesa indicante l'imputazione al capitale - Prova del consenso del creditore ad una imputazione al capitale del pagamento parziale - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580902-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI

Nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non vi sia prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione; a tal fine, non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da un'amministrazione pubblica, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 55, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 63, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 67, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)