Sez. U, Sentenza n. 6457 del 18/12/1985 (Rv. 443528 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIA ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALI ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI MEDICI SPECIALISTI PRESSO UN CONSULTORIO DELL'ONMI E POI DELLE AMMINISTRAZIONI SUBENTRATE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIA ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALI ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI MEDICI SPECIALISTI PRESSO UN CONSULTORIO DELL'ONMI E POI DELLE AMMINISTRAZIONI SUBENTRATE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Le prestazioni di un medico specialista presso un consultorio dell'ONMI (opera nazionale per la maternità ed infanzia), e poi delle amministrazioni subentrate dopo lo scioglimento di tale ente, pur integrando un rapporto di tipo professionale, per difetto del requisito della subordinazione, rientrano nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., anche ai fini della Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, qualora si traducano in un'attività di tipo continuativo e coordinato. (V 3008/83, mass n 427924; (V 3007/83, mass n 427923).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)