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Sez. U, Sentenza n. 3007 del 02/05/1983 (Rv. 427923 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AMBULATORI DELL'OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA OVVERO DEL CONSORZIO SANITARIO LOCALE AD ESSA SUBENTRATA - PRESTAZIONI DI MEDICO SPECIALISTA PRESSO DETTI AMBULATORI - ESPLETATE IN CONFORMITÀ DELL'ACCORDO PER L'ASSISTENZA AMBULATORIALE INTERVENUTO TRA L'INAM E LA FEDERAZIONE DELL'ORDINE DEI MEDICI - RAPPORTO DI LAVORO PROFESSIONALE AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427923-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AMBULATORI DELL'OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA OVVERO DEL CONSORZIO SANITARIO LOCALE AD ESSA SUBENTRATA - PRESTAZIONI DI MEDICO SPECIALISTA PRESSO DETTI AMBULATORI - ESPLETATE IN CONFORMITÀ DELL'ACCORDO PER L'ASSISTENZA AMBULATORIALE INTERVENUTO TRA L'INAM E LA FEDERAZIONE DELL'ORDINE DEI MEDICI - RAPPORTO DI LAVORO PROFESSIONALE AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

Le prestazioni di medico specialista presso un ambulatorio della opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ovvero, dopo lo scioglimento di tale opera, del consorzio sanitario locale subentrato nella relativa attività, ove vengano espletate in conformità dell'accordo per l'assistenza specialistica ambulatoriale intervenuto fra l'INAM e la federazione nazionale dell'ordine dei medici, integrano un rapporto di lavoro professionale autonomo, non d'impiego, in quanto, pur se presentano caratteristiche di coordinamento e continuità, mancano del requisito della subordinazione, cioè dell'assoggettamento gerarchico del lavoratore ai poteri direttivi dell'ente beneficiario delle prestazioni medesime. Ne consegue che la controversia inerente al suddetto rapporto esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario. (V 1152/82, mass n 419034).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)