Sez. U, Sentenza n. 3008 del 02/05/1983 (Rv. 427924 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI MEDICI SPECIALISTICI PRESSO UN CONSULTORIO DELLA OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELLA INFANZIA - MANCANZA DI SUBORDINAZIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE DI TIPO CONTINUATIVO E COORDINATO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI MEDICI SPECIALISTICI PRESSO UN CONSULTORIO DELLA OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELLA INFANZIA - MANCANZA DI SUBORDINAZIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE DI TIPO CONTINUATIVO E COORDINATO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le prestazioni di un medico specialista presso un consultorio della opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, le quali, pur presentando caratteristiche di continuità e coordinamento, secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., manchino del requisito della subordinazione, cioè dello assoggettamento gerarchico del lavoratore ai poteri direttivi dello ente beneficiario delle prestazioni medesime (nella specie, in quanto regolate dalla stessa disciplina fissata dall'accordo fra l'INAM e la federazione nazionale dell'ordine dei medici per le prestazioni specialistiche ambulatoriali), integrano un rapporto non d'impiego, ma di lavoro professionale autonomo, sicché le controversie ad esso inerenti esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spettano alla cognizione del giudice ordinario, da individuarsi, in base alle suddette caratteristiche del rapporto stesso, secondo i criteri di Competenza di cui all'art. 413 cod. proc. civ.. (V 3499/81, mass n 414098; (V 3498/81, mass n 414097).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)