Sez. 6, Sentenza n. 15271 del 08/04/2010 Cc. (dep. 21/04/2010) Rv. 246665 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Truffa - Mancanza di querela - Impedimento all'estradizione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla convenzione europea di estradizione, che non prevede tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti. (Principio enunciato con riferimento ad estradizione verso la Romania successivamente all'adesione di quest'ultima alla convenzione europea di estradizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)