Sez. 6, Sentenza n. 7397 del 19/02/2010 Cc. (dep. 24/02/2010) Rv. 246031 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Adesione della Romania - Risoluzione della Convenzione bilaterale di estradizione fra Italia e Romania - Conseguente abrogazione della legge italiana di ratifica della Convenzione bilaterale - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, a seguito dell'adesione della Romania alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 28 di quest'ultima Convenzione, la L. 20 febbraio 1975, n. 127, che ha ratificato e posto in esecuzione nel nostro ordinamento la Convenzione bilaterale di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, sottoscritta a Bucarest l'11 novembre 1971. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto possibile l'estradizione verso la Romania per l'esecuzione di pene inferiori al limite di un anno di reclusione).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 28, Tratt. Internaz. 11/11/1972, Legge 20/02/1975 num. 127 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)