Sez. 6, Sentenza n. 9260 del 01/02/2005 Cc. (dep. 09/03/2005) Rv. 230945 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione per l'estero - Rilevanza delle condizioni di procedibilità - Previsione nella Convenzione tra Stati - Sussistenza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
L'estradizione verso la Romania non può essere concessa se per il reato di truffa (art. 640, comma primo, cod. pen.), posto a fondamento della richiesta, non sia stata presentata querela, giacchè l'art. 33, comma primo, lett. c della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, conclusa a Bucarest l' 11 novembre 1971 e ratificata con Legge 20 febbraio 1975 n. 127, prevede che l'estradizione non è concessa se per il reato per il quale è richiesta, sussistano cause che impediscono l'esercizio dell'azione penale secondo la legislazione di una delle parti contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Legge 20/02/1975 num. 127 art. 33 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)