Sez. 2, Sentenza n. 2749 del 07/10/1971 (Rv. 353916 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CONTRATTO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1964 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CHIMICA - OPERAI CON QUALIFICA SPECIALE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - SOMMA DI DUE SEPARATE INDENNITA RIFERITE AI PERIODI DI DISTINTA QUALIFICA - NULLITA DELLA CLAUSOLA - SOSTITUZIONE DI DIRITTO DEL CRITERIO STABILITO DALL'ART 2120 COD CIV.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CONTRATTO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1964 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CHIMICA - OPERAI CON QUALIFICA SPECIALE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - SOMMA DI DUE SEPARATE INDENNITA RIFERITE AI PERIODI DI DISTINTA QUALIFICA - NULLITA DELLA CLAUSOLA - SOSTITUZIONE DI DIRITTO DEL CRITERIO STABILITO DALL'ART 2120 COD CIV.*
La clausola del contratto collettivo nazionale per gli addetti alla industria chimica del 27 giugno 1964, la quale prevede per gli operai con qualifica speciale (i cosiddetti equiparati) la liquidazione di una indennita di anzianita, risultante dalla somma di due separate indennita riferite ai periodi di distinta qualifica, e nulla perche contrastante con la norma imperativa di cui all'art 2120 cod civ, che impone il riferimento proporzionale a tutta l'anzianita di servizio, senza fratture dovute a passaggi di qualifica, ai fini della liquidazione dell'indennita sulla base dell'ultima retribuzione; detta clausola e sostituita di diritto dal criterio stabilito dall'art 2120 citato.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/06/1964, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)