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Sez. 2, Sentenza n. 1855 del 27/06/1973 (Rv. 364876 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - METALMECCANICI - ART 30 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 17 FEBBRAIO 1963 - DIPENDENTI PASSATI DALLA CATEGORIA DI OPERAI A QUELLA DI IMPIEGATI - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - CRITERI - DIVERSITA TRA PRIMO E SECONDO PERIODO - ILLICEITA.*
Stato
decisa il 1973-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364876-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - METALMECCANICI - ART 30 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 17 FEBBRAIO 1963 - DIPENDENTI PASSATI DALLA CATEGORIA DI OPERAI A QUELLA DI IMPIEGATI - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - CRITERI - DIVERSITA TRA PRIMO E SECONDO PERIODO - ILLICEITA.*

L'art 30 del contratto collettivo nazionale 17 febbraio 1963 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica, in quanto per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente che abbia svolto prima mansioni di operaio e poi di impiegato, gli attribuisce un'indennita di anzianita al cui computo concorre nella misura del venti per cento il periodo di lavoro prestato quale operaio e per intero quello prestato quale impiegato, compie un'arbitraria discriminazione fra due periodi di un unico rapporto ed e quindi in contrasto con l'inderogabile norma dell'art 2120 cod civ, secondo cui l'indennita va riferita all'intera durata del lavoro e calcolata in base alla retribuzione dell'ultima qualifica, senza possibilita di distinguere quest'ultima da altre precedentemente rivestite dal lavoratore. (Conf 2285/72, mass n 359631; 2749/71, mass n 353916; (contra 2290/72, mass n 359639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)