Sez. 3, Sentenza n. 3730 del 26/06/1984 (Rv. 435718 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - NOZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA NORMATIVA ORDINARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 392/1978 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - NOZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA NORMATIVA ORDINARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 392/1978 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché la normativa sull'equo canone - salva l'ipotesi particolare del conduttore che, pur avendo esigenze di natura transitoria, abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio (art. 26, lett. A) della legge n. 392 del 1978), dettata dall'opportunità di riconoscere una categoria di bisogni del tutto particolari, meritevoli di tutela - ha inteso tutelare l'abitazione quando essa si presenta come esigenza primaria e normale ed abbia, quindi, carattere di stabilità, l'espressione "esigenze abitative di natura transitoria" contenuta negli artt. 1 (secondo comma) e 26 della richiamata legge non va riferita alla durata della locazione, bensì alla natura dell'esigenza abitativa, a quei rapporti cioè in cui l'abitazione del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza precaria o sussidiaria, diversa dalla normale e continuativa dimora. (Conf 7200/83, mass n 431803; (Conf 4712/81, mass n 415449; (Conf 2613/81, mass n 413384).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)