Sez. 6, Sentenza n. 5153 del 16/12/1997 Cc. (dep. 24/02/1998) Rv. 210829 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Deposito in cancelleria degli atti presentati con la richiesta della misura - Mancato avviso al difensore - Proposizione della richiesta di riesame - Nullità della ordinanza applicativa della misura - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il mancato avviso al difensore del deposito degli atti presentati con la richiesta della misura perde di rilevanza qualora sia proposta richiesta di riesame. Infatti alla richiesta di riesame consegue il deposito di tutti gli atti ai quali si riferisce il comma terzo dell'art. 293 cod. proc. pen., con facoltà del difensore di esaminarli e di estrarne copia a norma dell'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. (Vedi Corte Cost., sent. n. 192 del 17 giugno 1997).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)