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Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 12/02/1997 Cc. (dep. 06/10/1997) Rv. 208750 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare eseguita o notificata - Necessità che l'incombente preceda l'interrogatorio di garanzia - Esclusione - Omesso deposito - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208750-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

In tema di applicazione di misure cautelari, il deposito in cancelleria della richiesta del pubblico ministero, degli atti con essa presentati e delle ordinanze dispositive delle misure, previsto dal terzo comma dell'art. 293 cod. proc. pen. a favore del difensore dopo l'esecuzione o notificazione dei provvedimenti, non deve necessariamente precedere l'interrogatorio da effettuarsi ai sensi dell'art. 294 dello stesso codice e neppure deve aver luogo con carattere di immediatezza; né l'inosservanza di tale adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, dal momento che l'attività difensiva è comunque garantita dal tempestivo avviso prescritto dal quarto comma del predetto art. 294 nonché dalle modalità stesse dell'interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 cod. proc. pen., di per sè idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta defensionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)