Sez. 4, Sentenza n. 20994 del 19/04/2001 Cc. (dep. 27/04/2001) Rv. 219454 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Adempimenti esecutivi - Ordinanza di custodia cautelare - Deposito - Ritardo - Nullità del provvedimento - Esclusione - Caducazione della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI
Nessuna nullità o caducazione è comminata in conseguenza dell'omesso deposito in cancelleria, previsto dall'art. 293, terzo comma, cod. proc. pen., degli atti presentati dal p.m a sostegno della richiesta di ordinanza di custodia cautelare; l'unico effetto derivante da tale ritardo è esclusivamente riferibile al "dies a quo " per il computo dei termini per proporre impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)