Sez. L, Sentenza n. 551 del 24/01/1981 (Rv. 411028 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - DOMANDE RICONVENZIONALI ED ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO IN SENSO STRETTO - PROPOSIZIONE - TERMINE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - DOMANDE RICONVENZIONALI ED ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO IN SENSO STRETTO - PROPOSIZIONE - TERMINE.*
L'Onere di contestazione e replica stabilito dall'art 416 (nuovo testo) cod proc civ - i cui principi devono trovare applicazione, ma nei limiti consentiti dalle situazioni processuali gia in concreto legittimamente determinatesi anche nei giudizi in corso all'entrata in vigore della legge di riforma del rito del lavoro - e assistito da sanzione di decadenza, ove non esercitato nell'udienza fissata per la discussione, solo per quanto concerne la proposizione di domande riconvenzionali e di eccezioni processuali e di merito in senso stretto e - in corrispondenza di quanto l'art 414 cod proc civ stabilisce per l'attore - l'indicazione e l'offerta di eventuali mezzi di prova. (V 2048/80, mass n 405689; (V 5380/79, mass n 401965; (V 3649/79, mass n 400068).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)