Sez. L, Sentenza n. 2048 del 28/03/1980 (Rv. 405689 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - ONERI A CARICO DEL CONVENUTO - INOSSERVANZA - DECADENZE - ESCLUSIONE - QUESTIONI ATTINENTI ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE - PROPONIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - ONERI A CARICO DEL CONVENUTO - INOSSERVANZA - DECADENZE - ESCLUSIONE - QUESTIONI ATTINENTI ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE - PROPONIBILITA.*
L'art 416 cod proc civ, nel prevedere per il convenuto, nel nuovo rito del lavoro, l'Onere di 'prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attorè e di 'proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto nella memoria di Costituzione, a differenza che per le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonche per la indicazione dei mezzi di prova, non lo sanziona con la decadenza in caso di inosservanza; ne comporta comunque alcuna preclusione delle questioni attinenti alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche, la cui volonta spetta, in ogni caso, al giudice di dichiarare in relazione al fatto dedotto in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)