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Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 30/04/1981 (Rv. 413425 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI - REALIZZAZIONE SU UN SUOLO DI PROPRIETA PRIVATA DI UNA STRADA MILITARE - MANCANZA DI PROVVEDIMENTO TRASLATIVO - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413425-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI - REALIZZAZIONE SU UN SUOLO DI PROPRIETA PRIVATA DI UNA STRADA MILITARE - MANCANZA DI PROVVEDIMENTO TRASLATIVO - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITA - DECORRENZA.*

Qualora l'amministrazione della difesa, occupato un suolo di proprieta privata in zona di confine, realizzi sul medesimo una strada militare con finalita strategico-logistiche, quali quelle attinenti al dislocamento delle truppe in localita impervie, si verifica, a prescindere dall'eventuale autorizzazione anche del pubblico transito, l'automatica ed inderogabile inclusione di detta strada e di detto terreno nel Demanio militare, ai sensi dell'art 822 primo comma cod civ, in forza di un acquisto a titolo originario, non suscettibile di deroghe o limitazioni nemmeno per volonta dell'amministrazione stessa. Pertanto, ove il suddetto comportamento integri un illecito, in difetto di un provvedimento traslativo della proprieta del suolo, al privato, che ha subito l'Estinzione del diritto dominicale per effetto immediato dell'esecuzione dell'opera militare, puo riconoscersi soltanto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, il quale e soggetto a prescrizione quinquennale (art 2947 cod civ) con decorso dalla data di tale esecuzione, come momento del perfezionarsi del fatto illecito e dell'esaurirsi delle sue conseguenze. (V 5349/78, mass n 395122; (V mass n 1710/63; (V 1287/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 74, Legge 25/06/1865 num. 3359 art. 76, Regio Decr. 15/11/1923 num. 2506 art. 1, Regio Decr. 15/11/1923 num. 2506 art. 17, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)